COMUNE DI CAPOSELE
Provincia di Avellino
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI n. 10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L' ELIMINAZIONE DI PREFABBRICATI DI CUI ALLA DELIBERA DI G.R. n. 1231/2002 (art.3 comma 6 Legge Regione Campania.2 Luglio 1997, n.18)
SI AVVISA
che è indetto il concorso per l'assegnazione di n. 10 alloggi di Edilizia Residenziale pubblica in fase di realizzazione in via Coste/San Gerardo di questo Comune, riservato, fino ad esaurimento, a coloro che occupano o occupavano alle date del 31/12/2003 i prefabbricati e che comunque, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. n. 18/97;
che gli alloggi sono costruiti al sensi della Legge n. 457/78 nell'ambito territoriale del comune di Caposele con i finanziamenti di cui alla Delibera della G.R.C. n. 1231/2002, al fine dell'eliminazione dei prefabbricati.
ALLOGGI AMMESSI A CONCORSO NR. 10
a) N. 8 alloggi di mq. 45 cadauno simplex
b) N.2 alloggi di mq. 75 cadauno simplex.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente Bando di Concorso i riservatari sopra specificati e tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso se è iscritto nelle liste della locale circoscrizione dell'impiego o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata.
b) Residenza anagrafica o, attività lavorativa esclusiva e principale nel Comune di Caposele . I lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali siti nell'ambito territoriale di questo Comune possono concorrere anche se residenti in altro Comune. I lavoratori emigrati all'estero possono concorrere se non partecipano a concorsi analoghi in altri ambiti territoriali.
c) Non titolarità di diritti di proprietà , usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi,
adeguati alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, nell'ambito di questa provincia.
E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme
convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali
e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all’altro,degli sguinci di porte e finestre e dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 85 mq, per 6 persone, non inferiore a 95 mq. per più di 6 persone.
d) Non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva è uguale o superiore a quella media di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nell'ambito di questa provincia e adeguato alle esigenze del nucleo, familiare del richiedente.
e) Non aver ricevuto l'assegnazione in locazione semplice o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, né aver ricevuto finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da enti pubblici; è ammesso a concorrere l'assegnatario il cui alloggio venga restituito all'ente gestore o sia divenuto inutilizzabile o perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno.
f) Non avere ceduto in tutto o in parte fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio in precedenza eventualmente ricevuto in assegnazione in locazione semplice.
g) Non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica .
h) Reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello di pubblicazione del bando non superiore ad E 11.977,39 (euro undicimilanovecentosettantasette/39).
i) Il reddito annuo complessivo si calcola sommando i valori seguenti:
1. redditi imponibili al fini IRPEF percepiti per l'anno 2008 dai soggetti che alla data di pubblicazione del bando compongono il nucleo familiare del concorrente, nonché dal coniuge o dal familiare deceduto, per il quale il concorrente o altro familiare abbia diritto alla pensione di reversibilità; i redditi NON imponibili ai fini IRPEF quali le pensioni sociali, le pensioni di guerra, le pensioni di inabilità, gli assegni di invalidità civile, gli assegni di mantenimento dei figli, le indennità di accompagnamento e altre simili, non vanno sommati;
2. il 20/% del valore del patrimonio mobiliare calcolato addizionando le seguenti componenti, possedute al 31.12.2006 da ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto '1' ( vedi art. 2,comma 3, art. 4 comma 1 lett.b) e art. 3, comma 2 del D.P.C.M 7.05.1999 n. 221 così come modificato ed integrato dal D.P.C.M 4 aprile 2001 n. 242):
a- saldo contabile attivo dei depositi e dei conti correnti bancari e postali;
b- valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificazioni di deposito e certificati di credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
c- valore di azioni o quote di organismi di investimento coattivo di risparmio;
d- valore di partecipazioni azionarie in società.
Dall' importo così ottenuto vanno detratti € 516,46 per ciascun figlio a carico del concorrente, se il nucleo familiare ha un numero di componenti superiore a due, si detraggono inoltre € 516,46 per ogni altro componente oltre i due e fine ad un massimo di sei, sempre che si tratti di soggetti a carico del concorrente ma diversi dai figli; se, il reddito complessivo è costituito sia da redditi da lavoro dipendente (o da pensione) sia da redditi da lavoro autonomo ( o comunque diversi da quelli da lavoro dipendente a pensione), il totale delle detrazioni spettanti va ripartito su ciascuno dei due tipi di reddito in misura proporzionale all'entità degli stessi.
Infine, il reddito da lavoro dipendente ( o da pensione), effettuato come sopra le eventuali detrazioni spettanti, va calcolato nella misura del 60%. (Art21 della legge 5 agosto 1978, n.457, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, 94; art. 2 lett. G L.R. Campania 2 luglio 1997, n. 18. Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune; una famiglia anagrafica può anche essere costituita da una sola persona ( art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989,n. 223).
Ai fini della composizione del nucleo familiare valgono i criteri di cui all'art, 1‑bis del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, IL 221, integrato con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, a, 242.
Nell'attribuzione dei punteggi, di seguito previsti, vengono considerati facenti parte del nucleo familiare, oltre al coniuge ed ai figli conviventi i soli altri componenti che convivano stabilmente e anagraficamente con il concorrente da almeno due ami prima della data di pubblicazione del bando di concorso (art, 2 L.R. Campania 2 luglio 1997, L.18; art 1-bis del DPCM 7 maggio 1999, n.221,integrato con successivo DPCM 4 aprile 20001, n. 242.
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e,limitatamente a quelli indicati nelle precedenti lettere d), e), f), g) e h) da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera i) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.
MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE
Le domande devono essere compilate utilizzando esclusivamente il modulo di istanza dichiarazione predisposto dal Comune ai sensi del D.P.R. 28.11.2000 n. 445, devono essere sottoscritte e presentate unitamente a una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ( o un documento equipollente), in corso di validità.
Sono equipollenti alla carta d'identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Le domande devono essere spedite al Comune a mezzo di raccomandata A.R. entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni.
Nella domanda occorre indicare e dichiarare:
dati dei concorrente; composizione del nucleo familiare, secondo i criteri specificati nel precedente punto " Requisiti per la partecipazione”
-situazione reddituale del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare riferita all'anno precedente a quello corrente;
-possesso da parte del concorrente dei requisiti prescritti dal presente bando;
-possesso da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare, dei requisiti di cui alle precedenti lettere d), e) ed f.
Le modalità di partecipazione di cui al presente punto del bando sono obbligatorie , sicchè il mancato rispetto anche di una sola di esse non è successivamente sanabile e comporta l’esclusione definitiva dal concorso.
Le condizioni soggettive ed oggettive che comportano attribuzione di punteggio vanno dichiarate compilando ed allegando alla domanda la scheda dei punteggi di selezione predisposta dall'ufficio, con l'eventuale documentazione dimostrativa.
Il modulo di domanda e la scheda dei punteggi di selezione, debitamente compilati e sottoscritti con allegata copia del documento d'identità, comprovano quanto ivi dichiarato dall'istante; il Comune effettuerà idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni. Chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito dalla legge e decade dal beneficio dell'assegnazione eventualmente spettante.
CANONE DI LOCAZIONE
Agli assegnatari degli alloggi sarà applicato il canone di locazione determinato ai sensi della legge regionale 14.9.97 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
L'amministrazione comunale provvede, attraverso l'apposita Commissione, costituita come previsto dall'art 5 della L.R. Campania 2 luglio 1997 n. 18 e dalla circolare esplicativa AL/n. 1666 n.1 del 5.11.1997, alla istruttoria delle domande , verificando la completezza e la regolarità della compilazione dell'apposito modulo‑domanda di partecipazione, l'esistenza della documentazione richiesta e provvede inoltre alla predisposizione e compilazione di una scheda per ciascun partecipante con l'attribuzione di un punteggio provvisorio secondo quanto previsto dal bando concorso.
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA –OPPOSIZIONI-
Completata l’istruttoria, le domande con le relative documentazioni e le schede con i punteggi a ciascuna attribuiti sono trasmesse ( ai sensi dell’art. 5 della L.R. 18/97 come modificato dall’art. 14 comma 1 lett. A della L.R. nr. 1/2008) entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato dal bando , alla Commissione Provinciale per l'Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui al successivo art 6 della L.R Campania 2 luglio 1997 n. 18 , che provvede alla formazione della graduatoria provvisoria che viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.
Entro detto termine di trenta giorni dalla pubblicazione o, per i lavoratori emigrati all'estero, entro 45 giorni dall’ invio a mezzo raccomandata A.R. della comunicazione dell'avvenuta pubblicazione , gli interessati possono produrre, a mezzo raccomandata A.R. opposizioni alla stessa Commissione Provinciale per l’Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che la esamina entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Non vengono valutati, in tale sede documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica dei requisiti di partecipazione al bando, che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione.
Nel caso in cui la valutazione dell'opposizione determini la riduzione del punteggio o l'esclusione dal concorso, la Commissione dà comunicazione in tal senso all'interessato, fissando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.
Completato l'esame delle opposizioni e delle eventuali deduzioni la Commissione preposta formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, alla presenza dell'Ufficiale rogante del Comune.
La graduatoria è pubblicata, entro 30 gg. con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
La graduatoria definitiva deve comunque essere formulata entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando (art. 8 comma 6 L.R. 18/97 come modificato dall’ art.14 comma 1 lett. D della L.R. 1/2008.
Prima dell'assegnazione dell'alloggio sarà verificata la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso. Il mutamento delle condizioni attributive di punteggio, verificatosi successivamente alla data di pubblicazione del bando, non influisce sulla collocazione in graduatoria, ad eccezione della variazione della situazione abitativa che comporta invece l'eventuale correlativa di riduzione di punteggio, a meno che la nuova sistemazione abbia carattere di precarietà.
Qualora il Comune accerti la mancanza dei requisiti o il mutamento della situazione abitativa, trasmette la relativa documentazione e le contro deduzioni dell'interessato alla Commissione Provinciale che provvede alla esclusione a al mutamento della posizione in graduatoria del concorrente.
Gli alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e, comunque, fino all'aggiornamento della stessa.
La graduatoria definitiva è anche valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta, non costituenti oggetto di altri specifici bandi di concorso.
Caposele li
IL Responsabile del Servizio
Geom. Vito Malanga