IL SINDACO
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID 19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione del grado di diffusività e gravità raggiunto a livello globale;
Visti, tra i provvedimenti più recentemente emanati, il DPCM 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative delle misure urgenti atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;
Vista l'ordinanza n. 90 del 15.11.2020 con cui il Presidente della Regione Campania ha, tra l'altro, disposto la sospensione, fino al 23 novembre p.v., delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia e delle attività didattiche in presenza delle prime classi della scuola primaria, nonché, fino al 29 novembre, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle restanti classi della scuola primaria e di quelle della scuola secondaria di 1 ° grado, fatta eccezione per le attività di cui al punto 1.3 dell'ordinanza medesima;
Vista, altresì, l'ordinanza emanata dal Ministero della Salute in data 13.11.2020 con la quale il territorio della Regione Campania è stato collocato in uno scenario di massima gravità dell'emergenza epidemiologica (e.cl. zona rossa) con conseguente applicazione delle misure più restrittive di cui all'art. 3 del citato DPCM 3 novembre 2020;
Preso atto della recrudescenza dei contagi registrati nelle ultime settimane anche sul territorio di questo Comune e del numero delle persone sottoposte a sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario/quarantena sulla base delle indagini epidemiologiche espletate a seguito delle comunicazioni dei casi di positività da parte dei competenti organismi sanitari;
Ravvisata, pertanto, la necessità, in via precauzionale, di adottare ogni ulteriore misura idonea a contenere il rischio di maggiore diffusione della patologia virale in corso ed a garantire le condizioni di massima sicurezza possibile ai minori e agli adulti;
Ritenuto, quindi, opportuno prolungare in ambito comunale la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza oltre i termini indicati nell'ordinanza regionale n. 90/2020 innanzi citata, fissando la nuova scadenza alla data del 7 dicembre 2020;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ad oggetto "Istituzione del Servizio sanitario nazionale"; Visto l'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/ 2000;
ORDINA
per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati di prorogare la sospensione delle attività educative in presenza delle scuole dell’infanzia e la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole primarie e secondarie di I grado operanti in ambito comunale oltre i termini stabiliti con l'ordinanza n. 90/2020 del Presidente della Regione Campania, fissando, di conseguenza, la nuova scadenza alla data del 7 dicembre 2020.
Fatte salve ulteriori determinazioni subordinate alla valutazione, in prossimità di detta scadenza, dell'evoluzione del contesto epidemiologico locale e dell'andamento della curva dei contagi.
Durante il periodo di sospensione sopra indicato è garantito lo svolgimento delle attività scolastiche facendo ricorso alla didattica digitale integrata (d.a.d.).
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente;
venga notificata, per i relativi adempienti, al Dirigente scolastico;
venga trasmessa, per le azioni di rispettiva competenza, alla Prefettura di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri ed alla Polizia Municipale;
venga data, a cura degli uffici comunali preposti, la massima pubblicità possibile mediante affissione di copie nei luoghi e locali pubblici del territorio comunale.
AVVERTE
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Caposele, 23.11.2020
il Sindaco
Dott. Lorenzo Melillo